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CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
APPROVATE DA ASSOTRAVEL, ASSOVIAGGI,
ASTOI E FIAVET
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad
oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale
sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogazione ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del
Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della
Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV),
firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal
Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e
l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base
alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale.
Ai sensi
dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o
denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di
turismo" , "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio:
il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo
forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al
turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la
possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
b) intermediario: il soggetto che, anche non
professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare
pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un
corrispettivo forfetario;
c)
turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o
qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni
richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il
contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un
pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici
hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in
qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito
indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a)
trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto
o all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione
delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del
“pacchetto turistico” (art. 34 Cod.
Tur.).
Il turista ha diritto di ricevere copia del
contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le
modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo
per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore predispone in catalogo o nel
programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via
telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda
tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o,
se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di
responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del
programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del
viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo
del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
L’organizzatore inserirà altresì nella scheda
tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari.
Al momento della conclusione del contratto
l’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i
vettore/i effettivo/i , fermo quanto previsto dall’art. 11 del Reg. CE
2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. “black list”
prevista dal medesimo Regolamento.
6. PRENOTAZIONI
La proposta di prenotazione dovrà essere redatta
su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in
ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
L’accettazione delle prenotazioni si intende
perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel
momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo
sistema telematico, al turista
presso l’agenzia di viaggi intermediaria.
L’organizzatore fornirà prima della partenza le
indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti
contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione
scritta, come previsto
dall’art. 37, comma 2 Cod. Tur.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., nel
caso di contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali
commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D.
Lgs. 206/2005), l’organizzatore si riserva di comunicare per
iscritto l’inesistenza del diritto di recesso previsto dagli
artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI
La misura dell’acconto, fino ad un massimo del
25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all’atto
della prenotazione ovvero all’atto della
richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà
essere effettuato il saldo, risultano dal
catalogo, dall’opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra
alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale
da determinarne, da parte dell’agenzia
intermediaria e/o dell’organizzatore, la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato
nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma
fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o
programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in
conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del
carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi
turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in
questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso
dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione
del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario
del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella
scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO
TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o
l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma
scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al
comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di
riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il turista può esercitare i diritti sopra
previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma
fuori catalogo o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al
pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da
forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero
minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata
accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo
offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.)
restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e
incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai
superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data
debitore secondo quanto previsto dall’art. 10, 4° comma qualora fosse
egli ad annullare.
10. RECESSO DEL TURISTA
Il turista può recedere dal contratto, senza
pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 8
in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più
elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai
fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.
Nei casi di cui sopra, il turista ha
alternativamente diritto:
- ad usufruire di un pacchetto turistico
alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione
dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia
valore inferiore al primo;
- alla restituzione della sola parte di prezzo
già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette
giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di
rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione
(di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni
lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di
modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine
suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al turista che receda dal contratto prima della
partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso
previsto dall’art. 7, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente
dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 comma 1 – il costo
individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella
scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su
misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già
richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi
già resi.
Nel caso di gruppi
precostituiti, se non diversamente indicato in caso di recesso verranno
applicate le seguenti penalità:
a) Pacchetti
turistici che includono voli aerei, trasporti in nave o traghetti:
- 10% della quota
di partecipazione fino a 60 giorni di calendario prima della partenza
- 20% della quota
di partecipazione da 59 a 45 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota
di partecipazione da 44 a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 80% della quota
di partecipazione da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
- 100% della quota
di partecipazione a meno di 14 giorni di calendario prima della partenza
b) Pacchetti
turistici con solo trasporti in pullman:
- 10% della quota
di partecipazione fino a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota
di partecipazione da 29 a 15 giorni di calendario prima della partenza
- 80% della quota
di partecipazione da 14 a 5 giorni di calendario prima della partenza
- 100% della quota
di partecipazione a meno di 4 giorni di calendario prima della partenza
Saranno ritenute
valide solo le comunicazioni di rinuncia o cambiamento effettuate per
iscritto.
Per tutte le
partenze, nessun rimborso sarà accordato a chi decida di interrompere il
viaggio o soggiorno già intrapreso. Così pure nessun rimborso spetterà a
chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei
previsti documenti personali per l’espatrio. In nessun caso è ammesso il
diritto di ripensamento.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si
trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che
per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi
contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza
supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni
fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste,
rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione
alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga
rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi,
l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al
luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito,
compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da
altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto
almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza,
ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della
sostituzione e le generalità del cessionario;
b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni
per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare
i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) i servizi medesimi o altri servizi in
sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte
le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella
misura che gli verrà quantificata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi
di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di
sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per
iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di
stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla
documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri
reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro
rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali
informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i
consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani
le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il
sito www.viaggiaresicuri.it
ovvero la Centrale Operativa Telefonica al
numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale
verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più
consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare l’intermediario
e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della
partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei
certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei
visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione
sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque,
l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il
turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma
2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero
Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno
assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno
inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e
diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché
ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di
tutti i danni che l’organizzatore e/o l’intermediario dovessero subire
anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi
incluse le spese necessarie al loro rimpatrio
Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore
tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili
per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei
terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del
pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il turista comunicherà altresì per iscritto
all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle
modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il turista è sempre tenuto ad informare
l’Intermediario e l’organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni
particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a
specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi
personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture
alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo
soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti
autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali
riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri
della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la
facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione
della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del
turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al
turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni
contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui
personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che
l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei
servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o
inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata
effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun
caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è
responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua
qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale
responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui
all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui
agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione,
sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti
, dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli
articoli 1783 e 1784 del codice civile.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di
assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con
esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto.
L’organizzatore e l’intermediario sono esonerati
dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è
imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito
o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza
nell’esecuzione del contratto deve
essere
contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante
tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo
rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o
escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza -
sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di
ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto
ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI
ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è
possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della
prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti
dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da
vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile
stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in
caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il
turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente
nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle
condizioni e con le modalità previste da tali polizze.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE
DELLE CONTESTAZIONI
Ai
sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore
potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte
. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione
alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).
Il Fondo Nazionale di
Garanzia istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di
contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di
fallimento dichiarato dell’intermediario o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato;
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata
disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al
comportamento dell’organizzatore.
Le modalità di intervento del Fondo sono
stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad
alcun termine di decadenza.
L’organizzatore e l’intermediario concorrono ad
alimentare tale Fondo nella misura stabilita dal comma 2 del citato art.
51 Cod. Tur. attraverso il
pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a
stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità
previste dall’art. 6 del DM 349/99.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI
SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo
servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di
qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare
come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di
pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della
CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31
(limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al
contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di
contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al
turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma
pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato
organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le
seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di
pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2;
art. 13; art. 18.
L’applicazione di dette clausole non determina
assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di
pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al
contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va
pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto
di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
ORGANIZZAZIONE TECNICA

34122 Trieste - via del Monte, 2 - tel. +39 040 367 130 -
fax +39 040 628 728
Autorizzazione
Regione Friuli Venezia Giulia n. 463 TUR del 3.6.2003
Assicurazione Navale
Assicurazioni - Polizza n. 4169816/T
Approvato dalla
Direz. Regionale del Turismo Reg. F.-V.G. (art. 9 legge Reg. 90 dd.
24.12.1982) in data: settembre 2007
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